“La legge regionale contiene numerose disposizioni che attribuiscono contributi a vari enti pubblici e privati (a titolo esemplificativo enti locali, consorzi, agenzie regionali, ACI, università, parrocchie, fondazioni, ASL, associazioni, federazioni etc.), individuati sia nel testo della legge che nelle tabelle N e O, per interventi a carattere eterogeneo.
In particolare, le norme individuano il beneficiario, la denominazione dell’intervento e il relativo importo assegnato, senza specificare i criteri ai quali sono ispirate le scelte operate e le relative modalità di attuazione e senza che sia previsto il ricorso ad alcuna procedura pubblica.
Nel merito, si rappresenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2009 ha sancito che la mancanza di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno risulta in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento. Inoltre, la Consulta ha osservato che per le leggi a contenuto provvedimentale il legislatore deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità, fino a violare l’eguaglianza tra i cittadini”.