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Federconsumatori annuncia: “Con due importanti e recenti Sentenze, la prima del 04 aprile 2018 e la seconda del 20 aprile 2018, il Giudice di Pace di Cagliari, Dott. V. Abate, ha deciso che i “conguagli regolatori” richiesti da Abbanoa non sono dovuti.
Il Giudice ha infatti rigettato l’eccezione preliminare e pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata da Abbanoa ed ha accolto integralmente le domande presentate dagli utenti, difesi e reppresentati dagli Avv. Massimiliano Murgia e Romina Tore, volte a far dichiarare l’illegittimità della pretesa e la non debenza delle somme pretese da Abbanoa.
E’ stata riconosciuta l’illegittimità dell’introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti sulla base di una valutazione delle passività risultanti dagli anni passati, sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge; sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, nella misura in cui Abbanoa ha posto in essere una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o comunque previsto al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate.
Fondata è stata ritenuta altresì l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito avverso sollevata dagli attori.
Sono attualmente pendenti, nanti l’autorità giudiziaria, nei confronti di Abbanoa, diversi altri procedimenti, prossimi alla definizione, anch’essi promossi nell’interessi dei consumatori-utenti, volti a far dichiarare l’illegittimità dei “conguagli regolatori” richiesti da Abbanoa.
Le predette pronunce confermano la tesi sostenuta da sempre dalla nostra associazione che ha seguito e difeso gli stessi utenti nella fase stragiudiziale delle vertenze poi approdate davanti all’Autorità Giudiziaria”.