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Il Tar Lazio ha appena deciso di non sospendere la maximulta dell’Antitrust contro Abbanoa. La notizia sulla pagina facebook del deputato Mauro Pili: “no alla sospensione urgente maximulta Abbanoa 3.850.000 euro per pratica commerciale aggressiva. Nessuna sospensione cautelare provvisoria e urgente della maxi multa da 3.850.000 euro inflitta ad inizio luglio dall’Antitrust alla societa’ Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, a conclusione di un procedimento istruttorio che ha accertato la realizzazione di una pratica commerciale aggressiva il decreto monocratico è del presidente del Tar del Lazio, Carmine Volpe. Il prossimo 11 settembre la vicenda arrivera’ al vaglio del tribunale in composizione collegiale in camera di consiglio. l’Antitrust aveva accertato contro Abbanoa l’esistenza di pratiche commerciali aggressive per i conguagli pregressi e il 1) “mancato trattamento delle istanze di prescrizione relative a fatture risalenti a oltre cinque anni dalla data del consumo o mancato riconoscimento della stessa, a causa della non corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi della stessa, anche in tale caso senza sospensione delle procedure di riscossione e di distacco in pendenza di reclamo; 2) mancata gestione delle istanze di rettifica delle fatture in presenza di perdite idriche occulte, quelle che avvengono a valle del contatore e non sono rilevabili se il gestore non registra e comunica il consumo anomalo, superiore a quello abituale, ovvero applicando criteri stringenti e ostativi ai fini dello storno parziale degli importi fatturati in caso di perdita occulta, relativi ai canoni di depurazione e fognatura”; Abbanoa voleva bloccare la pubblicazione sui giornali della decisione dell’Antitrust e per questo motivo aveva fatto ricorso urgente al TAR Lazio Richiesta bocciata in toto considerato che “l’adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l’esistenza di una situazione di estrema gravita’ e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile” e “il pregiudizio dedotto, inerente solo l’obbligo di provvedere alla pubblicazione del comunicato stampa, non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri dell’estrema gravita’ e urgenza, anche a causa del suo carattere meramente ipotetico ed eventuale”, ha ritenuto difettino i presupposti per la concessione della sospensione cautelare urgente del provvedimento sanzionatorio, fissando l’udienza di discussione dell’11 settembre prossimo”.