
Il giudice di pace assolveva l’imputato dal reato di lesioni colpose cagionate dal proprio cane a danno di un bambino; nello specifico l’animale era stato affidato al padre dell’imputato il quale lo teneva legato, mediante catene, all’interno di uno spazio destinato all’animale.
L’organo giudicante adduceva che non era l’imputato ad assumere la posizione di garanzia rispetto alla cura ed alla gestione dell’animale e che al processo penale non erano applicabili i principi propri del giudizio civile quali art. 2050 e 2051 c.c.; il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica proponeva ricorso deducendo violazione di legge in ordine alla pronuncia assolutoria, assumendo che il proprietario era comunque titolare di autonoma posizione di garanzia sull’animale, così che anche in ipotesi di trasferimento dell’animale ad altra persona lo stesso avrebbe dovuto rispondere per lesioni colpose per i traumi e lesioni da questo provocate.
Fonte: www.studiocataldi.it