Modem: acquisto o noleggio non sono obbligatori

Se siete in procinto di attivare Internet a casa o di passare a una nuova tariffa che ritenete più vantaggiosa, prestate molta attenzione al contratto che vi propongono le compagnie telefoniche


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Se siete in procinto di attivare Internet a casa o di passare a una nuova tariffa che ritenete più vantaggiosa, prestate molta attenzione al contratto che vi propongono le compagnie telefoniche. Sia che si tratti di Adsl che di fibra ottica, prima di firmare accertatevi non solo dei prezzi ma anche delle condizioni che riguardano l’acquisto o il noleggio del modem. Probabilmente, infatti, non tutti sanno che nei Paesi membri dell’Unione Europea, e dunque anche in Italia, dal 2016 è in vigore un regolamento europeo in base al quale nel vendere l’allaccio a Internet le compagnie telefoniche non devono fornire obbligatoriamente anche il modem (in acquisto o in noleggio), ma devono lasciare che questa scelta spetti al consumatore. In Italia, però, questo spesso non accade. Vediamo perché.

Cosa dice il Regolamento europeo

Secondo il Regolamento europeo 2015/2120, emanato nel 2016, “Gli utenti finali hanno il diritto di… utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet”. Ciò significa che i consumatori nel momento in cui optano per una tariffa proposta da una compagnia telefonica, non hanno l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente andando, ad esempio, in un negozio di fiducia.

Cosa succede in Italia?

In Italia, però, sono pochi i casi in cui quanto previsto dal Regolamento europeo viene seguito alla lettera. Accade molto più spesso, invece, che la scelta a cui ha diritto il consumatore si trasforma automaticamente nell’obbligo di acquistare o prendere in noleggio un modem dalla stessa compagnia telefonica con cui è stato firmato il contratto per l’attivazione di Internet.

Nel caso delle offerte Adsl, ad esempio, non è obbligatorio sottoscrivere un contratto telefonico che prevede anche il noleggio del modem. Per quanto concerne la fibra ottica, invece, il modem a noleggio non è obbligatoria ma solo se si acquista il servizio Internet. Ma nel momento in cui si attivano anche altri servizi (ad esempio fibra + telefono o servizi specializzati come VoIP – Voice over IP, vale a dire la possibilità di fare chiamate telefoniche sfruttando una connessione Internet), le condizioni cambiano. Le compagnie telefoniche pongono infatti come condizione il noleggio del modem poiché con un dispositivo “diverso” non si potrebbe usufruire dei servizi aggiuntivi.

Utilizzando l’escamotage dei servizi aggiuntivi le compagnie riescono così a far passare per obbligatorio ciò che invece non lo è. In questo modo da un lato riescono a vendere con facilità un loro apparecchio al cliente (il quale, invece, potrebbe decidere di comprare per conto proprio un modem sia per “personalizzare” la propria connessione, sia per provare a risparmiare qualcosa); dall’altro, facendo entrare nella casa del cliente il loro terminale sanno di avere più gioco facile nel proporgli in futuro degli aggiornamenti.

L’azione di AGCOM

Con la Delibera 35/18/CONS, Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha attivato una consultazione pubblica rivolta a consumatori, fornitori di servizi di accesso, produttori, distributori e installatori di apparecchiature e associazioni, con l’obiettivo di regolamentare il mercato dei modem e dei router. Nel dare comunicazione dell’iniziativa, Agcom sottolinea che questi apparati devono poter essere scelti liberamente e in modo consapevole dai consumatori, ed essere conformi agli standard tecnici di interoperabilità con la rete oltreché sicuri e affidabili. Riguardo il comportamento degli operatori telefonici, l’Autorità dichiara che non sono ammissibili le pratiche commerciali attraverso cui si prova a vincolare la vendita di questi terminali e che le compagnie devono fornire informazioni più trasparenti su prodotti e servizi offerti. In caso contrario, Agcom si riserva la possibilità di intervenire a tutela dei consumatori.

Il nostro impegno

L’arbitrarietà con cui le compagnie telefoniche si presentano e interagiscono con i consumatori è testimoniata dalle continue segnalazioni che riceviamo ai nostri sportelli – [email protected] – . I casi più frequenti sono quelli di operatori telefonici che inseriscono “in automatico” nei loro contratti l’obbligo di noleggio o acquisto del modem. Problemi si riscontrano anche nei casi di recesso dei contratti, con diversi consumatori che si sono visti addebitare tutte le rate dell’acquisto del modem in un’unica soluzione, anche se il recesso è avvenuto in seguito a modifiche contrattuali. In situazioni del genere attiviamo delle conciliazioni chiedendo lo storno totale dell’importo del modem a seguito della restituzione dello stesso all’operatore.

Autore: Rocco Bellantone

Unione Nazionale Consumatori


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