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Il Tar respinge il nuovo Eurospin a Quartello, il Comune: faremo ricorso in Appello. Vincono i residenti, il Tar boccia il nuovo Eurospin a Quartello ma il Comune di Quartu non si arrende. Pronto il ricorso in Appello davanti al Consiglio di Stato. Con una lunga nota diffusa oggi, il sindaco Stefano Delunas ha precisato la posizione dell’amministrazione comunale: “Con riferimento alla sentenza del Tar n. 113/2019 in merito alla costruzione di una media struttura di vendita nella lottizzazione Staineddus, meglio conosciuta come Quartello, il Comune intende chiarire che le
delibere adottate mirano a un’amministrazione della cosa pubblica improntata – come ha sempre fatto la Giunta fin dal suo insediamento – alla massima legalità. Sebbene tale giudizio abbia segno diametralmente opposto a precedente pronunciamento del 2014 (sentenza n. 32), il procedimento si è svolto infatti
all’insegna dell’assoluta trasparenza.
L’Amministrazione si trova a gestire ogni anno migliaia di provvedimenti, che necessitano tutti di
essere studiati in modo molto accurato. Può anche accadere che l’interpretazione della normativa da parte del
Comune possa divergere rispetto a quella dei giudici. Questo, però, non significa affatto che la correttezza
degli atti amministrativi possa essere messa in discussione, tanto è vero che, tornando al caso specifico, la
sentenza del Tar non contesta nel merito il procedimento del Servizio Urbanistica.
Ciò non è accaduto proprio perché la gestione del procedimento è stata portata avanti nel totale
rispetto delle regole amministrative. È stata infatti convocata una Conferenza di servizi, alla quale hanno
partecipato tutte le parti interessate. Di misterioso, casomai, c’è il motivo per cui coloro i quali non si sono
espressi durante il procedimento – dunque esattamente nella sede in cui ciò era richiesto – dopo aver taciuto
hanno deciso di presentare ricorso. In ogni caso è indiscutibile che l’iter procedurale sia stato documentato e
certificato.
È inoltre di pubblico dominio quanto stabilito dall’altra citata sentenza del Tar, la n. 32 del 2014, la
quale certifica la legittimità della concessione 68476 del 2012 e l’illegittimità dell’avvio del procedimento di
a Quartello al posto della molto più contenuta media struttura di vendita oggetto della sentenza del 2019. Ciò
indiscutibilmente conferma che la costruzione della struttura commerciale è una scelta compatibile con la
normativa che rientra tra le opzioni a disposizione della ditta proprietaria dell’immobile.
La correttezza del procedimento è inoltre in qualche modo desumibile anche dal fatto che il Tar non
condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, bensì le compensa, confermando la complessità
del caso: è una situazione non evidente, non univoca, quindi tale da poter suscitare interpretazioni di segno
diverso. Diversa la tesi sostenuta nel 2014 laddove il Tar condannava invece la controparte al pagamento
delle spese di giudizio e legali.
La stessa sentenza del Tar, peraltro, dà atto che il decreto attuativo che introduce i nuovi limiti è
entrato in vigore nel luglio 2018, quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Pertanto, recita
testualmente la sentenza, “non è applicabile alla vicenda in esame” e in ogni caso tale provvedimento in
alcun modo può essere utilizzato per ‘giudicare’ un provvedimento amministrativo precedente.
La validità del procedimento dell’Ente è infine confermata dal fatto che la costruzione della media
struttura di vendita non viola alcuna disposizione tra quelle contenute nel Piano di Lottizzazione, nel
Programma di Fabbricazione, nel Piano Urbanistico Comunale e nel Regolamento Edilizio del Comune di
Quartu S. Elena.
In conclusione si ricorda che, quando non si tratta di casi di sospensiva, il Comune da prassi attende
la notifica della data dell’udienza e immediatamente nomina un legale a tutela della propria posizione. Nel
caso specifico, la Giunta aveva già deliberato da marzo di costituirsi, cosa che non si è poi concretizzata
esclusivamente in quanto il Servizio Contenzioso non ha potuto individuare il legale per la difesa dinanzi al
Tar in attesa della notifica dell’udienza. Tuttavia sono stati già approntati gli atti finalizzati a proporre
impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato. In quella sede l’Ente avrà la possibilità di dimostrare la
correttezza dell’atto amministrativo. Sussistono infatti fondate ragioni in relazione alla sostenibilità e
legittimità sotto il profilo urbanistico e amministrativo del provvedimento alla data odierna annullato”.