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Più volte noi dello “Sportello dei Diritti” siamo intervenuti sul delicato tema degli obblighi dei nonni sui nipoti ed, in particolare, per quelli trascurati dai genitori. Ecco perché ci pare opportuno segnalare la significativa ordinanza 14951/20, pubblicata il 14 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione che ha confermato l’orientamento secondo il quale gli ascendenti devono versare il mantenimento ai nipoti se il genitore non provvede. Anche se l’obbligo degli ascendenti nei confronti del minore risulta soltanto sussidiario rispetto a quello dei genitori e non è possibile richiedere direttamente il pagamento dell’assegno alimentare ai primi, tuttavia, per gli ermellini se è provato che se madre o padre non versano il contributo dovuto è sempre il nonno a dover pagare. Nella fattispecie, infatti, i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un nonno dopo che si era visto condannare in prima e seconda istanza rispettivamente dal Tribunale di Perugia e dalla Corte d’Appello umbra, a dover pagare 130 euro al mese come contributo per il mantenimento del nipote. Tra le doglianze ritenute infondate, vi era quella che l’ex nuora non avesse dimostrato che non poteva aumentare il suo reddito né dedurre che il padre lavorasse come addetto all’accoglienza presso un’agenzia investigativa. Peraltro, l’assegno a carico dell’ascendente è dovuto anche se la mamma vive presso i suoi genitori, che a loro volta l’aiutano a crescere il figlio. Nel caso in questione, inoltre, il minore è malato e ha bisogno di terapie riabilitative che la signora non risulta in grado di garantire col suo stipendio di 1.100 euro al mese. In tali casi, non vi è dubbio che sussista l’obbligo del nonno, che pure deve ritenersi soltanto subordinato a quello dei genitori. In base all’articolo 148 Cc il mantenimento dei minori compete in via primaria e integrale ai genitori. Mentre se uno non può o vuole adempiere il suo dovere, deve essere l’altro a farvi fronte per intero, dando fondo a tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la capacità di lavoro; il tutto nel preminente interesse dei figli, salvo poi convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di quest’ultimo. E quando uno dei due genitori è in grado di mantenere il minore, non gli è consentito rivolgersi ai nonni soltanto perché l’altro non provvede. Nella approdata innanzi ai giudici di legittimità, invece, la donna ha documentato che è impossibile riscuotere il mantenimento dal padre del bambino, secondo un accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito che è impossibile mettere in discussione in sede di legittimità: ecco perché è chiamato il nonno a coprire le mancanze del genitore. Insomma, una decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” conferma la possibilità di tutela di un diritto stabilito dalla legge che troppo spesso, alcuni nonni, ritengono poter disattendere e che, al contrario, potrà essere meglio garantito con il richiamo a precedenti di questo tipo che potranno avere anche un positivo effetto persuasivo sui tanti che ancora pensano di poter sfuggire ai propri obblighi.