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Covid, stato di emergenza a Cagliari sino al 15 ottobre: ecco la nuova ordinanza del sindaco Truzzu, mascherine confermate nei mercati. Ecco l’ordinanza integrale del sindaco di Cagliari con tutte le regole.
1. Sono vietati, nei luoghi pubblici, gli assembramenti di persone che dovranno garantire la distanza di sicurezza dalle altre persone (con eccezione dei conviventi) di almeno un metro.
2. Sono riaperti tutti i mercati scoperti su area pubblica o privata regolarmente autorizzati, previa comunicazione da parte degli organizzatori, secondo il calendario che verrà stabilito con il competente servizio comunale suape, mercati, attività produttive e turismo e comunque entro sei giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
3. Sono riaperti tutti i mercati scoperti su area pubblica o privata regolarmente autorizzati, a condizione che i singoli concessionari garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi. 4. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è ammesso il commercio su area pubblica in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19 e fermo restando l’obbligo per i titolari dell’attività e/o per gli operatori di rispettare e far rispettare, durante le soste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi. Relativamente a tutte le attività ammesse al commercio su aree pubbliche.
4 devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020” del DPCM 11 giugno 2020, prorogato con DPCM 14 luglio 2020 o di cui alle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti;
5. L’inottemperanza a una delle disposizioni di cui al punto 2, al punto 3, al punto 4, contenute nella presente ordinanza comporta l’immediata sospensione delle attività mercatali per non meno di 3 giorni e, comunque, sino al ripristino delle prescrizioni inottemperate”. 6. Resta confermato quanto stabilito dalla Ordinanza Sindacale n. 14 del 12 marzo 2020 in ordine alla interdizione allo svolgimento del mercatino domenicale nel piazzale Trento ed al divieto di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nel suddetto piazzale e nelle strade limitrofe. 7. Sono aperti al pubblico i cimiteri cittadini secondo i consueti orari e le cerimonie funebri all’interno degli stessi si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020, con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l’agenzia funebre ed il celebrante. La funzione dovrà svolgersi preferibilmente all’aperto. Tutti i frequentatori a qualunque titolo, dipendenti, operatori, visitatori dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone) ed indossare, preferibilmente, i guanti. 8. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell’ufficiale di stato civile e di un numero di persone stabilito con atto del dirigente del servizio affari generali, istituzionali e gabinetto del sindaco. 9. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini e al mercato ittico all’ingrosso dispone: • che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di un almeno 1 metro. • che il dirigente del Servizio non conceda nei mercati, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate; • che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie; • che tutti gli operatori dei mercati siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte e sempre correttamente indossate; • che tutti i clienti dei mercati civici e gli utenti del mercato ittico all’ingrosso possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone. • I concessionari dei mercati civici sono responsabili e, pertanto, devono comunque garantire sia da parte degli operatori presenti nel box che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle linee guida per il commercio al dettaglio di cui all’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020” del DPCM 11 giugno 2020, prorogato con DPCM 14 luglio 2020 o di cui alle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti; • che i concessionari, per i rispettivi box, garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità il rispetto dell’obbligo del mantenimento della distanza minima interpersonale di almeno un metro sia fra gli operatori, fra i clienti degli stessi e fra questi e i primi mentre, per le aree mercatali comuni, il mantenimento della distanza minima interpersonale sia rimesso alla responsabilità individuale dei clienti dei mercati civici e degli utenti del mercato ittico all’ingrosso. 12. Con specifico riferimento agli spettacoli viaggianti, limitatamente alle singole attrazioni all’aperto prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi: • l’attività è autorizzata nel rispetto delle condizioni della determinazione 586 protocollo 15804 del 06/07/2020 della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna e delle linee guida con la stessa adottate; • l’impresa è subordinata all’osservanza delle linee guida di cui all’art. 1 della determinazione suindicata; • l’impresa è subordinata alla presentazione di una relazione sull’attuazione di specifiche misure in riferimento alle caratteristiche peculiari dell’attrazione, e di procedure e/o istruzioni operative per mettere in atto delle misure in base allo specifico protocollo aziendale nel rispetto dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, di cui all’art. 2 del DPCM 11 giugno 2020, costituente l’Allegato 12 di tale DPCM e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 aprile 2020 cosi come prescritto dall’art. 2 della citata determinazione o delle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti. DISPONE che in base a quanto previsto dall’ art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee. AVVERTE che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;