Coldiretti, esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori agricoli possono presentare la domanda per l’esonero contributivo


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I giovani imprenditori agricoli possono presentare la domanda per l’esonero contributivo.

L’11 maggio scorso, infatti, l’Inps ha pubblicato la circolare 85 con la quale spiega l’iter da seguire per poterne beneficiare. 

“Si tratta di un’importante strumento messo a disposizione dei giovani che si cimentano nel mondo agricolo e per il quale ci siamo battuti a lungo come Coldiretti – sostiene il delegato di Coldiretti Giovani Sardegna Angelo Cabigliera –. Un aiuto importante che incentiva concretamente le nuove leve che con il loro entusiasmo e la loro creatività stanno ripopolando e innovando le campagne”. 

L’esonero, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che, si legge nella circolare dell’Inps, “abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017” e che “non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola”.

Ma possono usufruirne anche i CD e gli IAP che abbiano iniziato la nuova attività agricola tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. In questo caso oltre a non aver compiuto 40 anni alla data di inizio dell’attività, le aziende devono essere ubicate nei territori montani (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) e/o nelle zone agricole svantaggiate (delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984). Per gli iscritti nel 2016 l’esonero sarà applicato a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Potranno godere dell’esonero anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con iscrizione provvisoria, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti.

“Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 – si legge ancora nella circolare -, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” al 100% per i primi 36 mesi di attività (3 anni); del 66% per gli ulteriori 12 mesi (quarto anni) e del 50% per gli ulteriori 12 mesi (quinto anno).

Le domande di ammissione all’incentivo dovranno essere inoltrate all’INPS per via telematica nella sezione riservata ai servizi del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli.

 


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