Autovelox, lo decide la Cassazione: ecco tutti i casi nei quali la multa è nulla

Occhio alle multe, ecco tutti i casi nei quali le sanzioni dell’autovelox sono davvero da annullare


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In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada non è necessario che, nel verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità accertata con apparecchiature elettroniche “autovelox“, venga indicata la segnalazione preventiva in merito alla presenza dell’apparecchio, tuttavia, è pur sempre necessario provare l’effettiva presenza della segnaletica, onere che incombe in capo all’organo accertatore.

Ciò al fine di verificare la sua concreta ubicazione e, conseguentemente, il rispetto della distanza tra i cartelli medesimi e l’apparecchiatura di rilevamento della velocità che, lo si ricorda, deve essere collocata con <<adeguato anticipo>> rispetto al luogo di misurazione.

Viceversa, il verbale di constatazione deve contenere, a pena di nullità, l’espressa indicazione che la taratura dell’apparecchiatura elettronica è stata correttamente e regolarmente eseguita, atteso che solo in questo caso le misurazioni della stessa risulteranno affidabili, salva prova contraria che rimane a carico dell’utente della strada.

Veniva proposta opposizione avverso il verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità, rilevato a mezzo “autovelox” dalla Polizia Municipale.

A sostegno del ricorso l’utente della strada eccepiva la non corretta collocazione degli avvisi in merito al rilevamento elettronico della velocità, la mancata attestazione della regolare taratura dell’apparecchiatura elettronica e l’omessa contestazione immediata.

Il ricorso veniva accolto dal Giudice di pace, ma l’Ente comunale interponeva appello dinnanzi al Tribunale di Chieti per vedere riformata la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, tuttavia, respingeva il gravame in considerazione delle circostanze per cui non risultava effettivamente provata l’esistenza e l’idoneità della cartellonistica stradale, né l’attestazione in merito alla periodica revisione e taratura dell’apparecchiatura “autovelox” utilizzata per il rilevamento della velocità.

Propone ricorso per cassazione il Comune eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 177/2007, convertito nella Legge 160/2007, dell’art. 1 D.M. Trasporti 15.08.2007, nonché dell’art. 45 D.LGS. 285/1992.

La decisione della Corte di Cassazione

Il Giudice di legittimità ritiene che la Corte di merito abbia deciso in conformità alla consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia.

Fonte: www.studiocataldi.it


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