Una sentenza che rompe il muro eretto dai professionisti del contenzioso contro Abbanoa e che fa precipitare nel sconforto le esultazioni di coloro che in queste ore si sono affannati per intestarsi una vittoria sconfessata dagli eventi.
Abbanoa vince la sua prima causa davanti al Giudice di Pace sui conguagli regolatori. Una vittoria che conferma quanto fino a oggi l’azienda ha detto: i conguagli regolatori sono una componente della tariffa 2014 per i costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012, quantificata e approvata dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitata dal Gestore nei modi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI). Abbanoa, come del resto i gestori in tutta Italia, ha quindi proceduto alla fatturazione del conguaglio nel rispetto delle normative vigenti definite dagli Organi di controllo.
La vicenda trattata dal Tribunale riguarda un cliente di Cagliari, residente in via Einstein, che contestava la fattura sui conguagli regolatori per un importo di 236,92 euro. A differenza di un’altra sentenza emessa da un altro Giudice di Pace su un caso analogo, e riportata oggi su L’Unione Sarda, il giudice del Tribunale di Cagliari, Angela Imbesi, ha dato ragione ad Abbanoa, rappresentata legalmente dall’avvocato Stefano Manso, e ha chiarito due aspetti fondamentali: da una parte riconosce come Abbanoa abbia seguito precisamente le disposizioni dell’Autorità nazionale e dall’altra che i temi di regolamentazione delle tariffe sono di competenza della Giustizia amministrativa.
Abbanoa “ha offerto puntuali e precise spiegazioni della strutturazione delle fatture emesse, nonché dei motivi posti a fondamento delle somme richieste con esse”, si legge nella sentenza. Il Gestore unico “ha chiarito le varie voci che compongono una fatturazione del suo servizio illustrando il procedimento posto alla base dei cosiddetti conguagli regolatori previsti dalle direttive dell’Autority che replicano lo schema applicato nel servizio elettrico”.
Non solo: il Giudice di Pace riconosce che in il tema delle tariffe è di competenza della giustizia amministrativa: “Il sindacato sugli atti di regolazione delle autorità indipendenti quale la AEEGSI è devoluto in via esclusiva al giudice amministrativo”. Per questi motivi il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta del cliente condannandolo a pagare 180 euro di spese legali.