Il padre abbandona la figlia: dovrà risarcirla con 300mila euro

La decisione del tribunale


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Violare i doveri genitoriali può costare caro, facendo scattare non solo le sanzioni tipiche del diritto di famiglia, ma anche il risarcimento de danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. laddove la violazione incida su diritti costituzionalmente tutelati: sarà pertanto tenuto a pagare quasi 300mila euro (somma così calcolata e poi ridotta) il padre che ha abbandonato la figlia negandole cura, istruzione e mantenimento.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza del 19 maggio 2017. 

Innanzi ai giudici capitolini, la figlia cita il padre sostenendo che, dopo essere nata a seguito della relazione sentimentale dell’uomo con la madre, era stata riconosciuta solo da quest’ultima e aveva conosciuto l’altro genitore solo dopo che la donna era morta quando la ragazza aveva 12 anni.
Questi si era presentato come suo padre, ma si era reso successivamente irreperibile: un rapporto di travagliati “tira e molla” durato per tutti gli anni successivi, con contatti telefonici saltuari e occasioni in cui il genitore, nonostante la volontà dell’attrice di riallacciare i rapporti, più volte ordinava alla ragazza di non contattarlo più.
Da qui la domanda innanzi al Tribunale con cui l’attrice chiede venga dichiarata l’esistenza del legame di filiazione con il padre, con conseguente acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno, e che il convenuto sia condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda risarcitoria, la ragazza pone il mancato adempimento da parte del padre degli obblighi propri della genitorialità, di mantenimento e accudimento, rappresentando anche la perdita di chances per non aver potuto portare a termine gli studi (conseguendo con difficoltà il solo diploma e non la laurea), imputando quanto accaduto al mancato sostegno paterno e alla necessità di interrompere gli studi una volta conseguita la licenza media a causa della morte della madre, dell’assenza del padre e della necessità di intraprendere ancora minorenne attività lavorativa, potendo riprendere gli studi solo a seguito del raggiungimento della maggiore età.
La C.T.U. parziale espletata in giudizio conferma il rapporto di parentela con il genitore, il quale, tuttavia, si oppone alla richiesta risarcitoria affermando di essere stato ignaro della possibile esistenza della figlia, avendo avuto con la madre della ragazza, molto più grande di lui, una relazione saltuaria.
Tuttavia, dalle risultanze testimoniali e dal contenuto dei messaggi inviati dal convenuto all’attrice si evince che lo stesso fosse a conoscenza della presunta paternità da quando lei era bambina, tanto da recarsi a trovarla nel luogo di residenza.
Circostanze che inducono i giudici capitolini a ritenere colpevole la condotta dell’uomo che, almeno da quel momento, avrebbe potuto compiere, se in dubbio, i necessari accertamenti per verificare l’esistenza del legame di filiazione e adempiere ai suoi doveri genitoriali.
Fonte: www.studiocataldi.it


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