Conguagli regolatori Abbanoa, Adiconsum: “Anche il Tribunale di Sassari ha detto no”

Adiconsum: “Anche il Tribunale di Sassari ha dichiarato non dovute le somme pretese da Abbanoa”


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Conguagli regolatori, dopo la sentenza del Tribunale di Sassari si tratta “dell’ennesima bocciatura per Abbanoa” secondo il comunicato di Adiconsum Sardegna:

“A pronunciarsi, questa volta, è stato il Tribunale di Sassari che con la sentenza n. 908 pubblicata il 23 agosto 2018 all’esito della causa promossa, con il patrocinio dell’Avv. Franco Dore, da un’azienda alberghiera operante nel Comune di Alghero, ha dichiarato non dovute dall’utente le somme richieste a titolo di conguaglio regolatorio.

Il Tribunale Sassarese. ha messo in risalto la illegittimità del riconoscimento ex post di costi extra – piano o di costi maturati per il mancato raggiungimento, da parte del Gestore del servizio idrico degli obiettivi del piano.

Il Giudice ha inoltre tenuto ad evidenziare nella motivazione della sentenza che “la pretesa avanzata da Abbanoa Spa è illegittima anche dal punto di vista  strettamente civilistico, posto che si traduce in un’integrazione del corrispettivo che non trova alcun aggancio nel sinallagma contrattuale, in assenza di una espressa clausola che contenga i criteri di determinazione della misura del conguaglio; invero, la pretesa di Abbanoa spa di conseguire nell’anno 2016 un conguaglio riferito all’arco temporale 2005 – 2011 si pone in netto contrasto con il principio generale della tutela del legittimo affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, nella misura in cui si traduce in una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o comunque previsto al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate”.

La pronuncia del Tribunale di Sassari assume ulteriore rilievo in quanto smentisce la ingannevole informazione data da Abbanoa agli utenti nel decorso mese di giugno allorchè la stessa ebbe a diramare delle note stampa nelle quali si affermava che il Tribunale di Nuoro aveva statuito la legittimità del suo operato”.


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