Cane lasciato libero in cortile, inquilino condannato: “Stop agli animali liberi negli spazi verdi”

Addio ai cani liberi nel cortile dell’edificio. L’animale che circola indisturbato viola il pari diritto altrui al godimento degli spazi comuni: i bambini non possono giocare in giardino. La puzza delle deiezioni integrano in astratto il reato di getto pericoloso di cose e il proprietario del cane risarcisce il vicino perché Fido fa cacca e pipì all’ingresso della casa dell’altro


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Addio ai cani liberi nel cortile dell’edificio. L’animale che circola indisturbato viola il pari diritto altrui al godimento degli spazi comuni: i bambini non possono giocare in giardino. La puzza delle deiezioni integrano in astratto il reato di getto pericoloso di cose e il proprietario del cane risarcisce il vicino perché Fido fa cacca e pipì all’ingresso della casa dell’altro. Riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa con la sentenza 1266/18, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Parma (giudice unico Angela Chiari).Accolta l’azione inibitoria proposta dai vicini: il giudice ordina ex articolo 844 Cc ai proprietari dei cani di non lasciarli più gironzolare nel cortile del comprensorio residenziale. Decisive le testimonianze di due amici di famiglia degli attori: frequentano la casa da circa dieci anni e confermano che la porta è sempre chiusa per paura che entrino gli animali dei vicini, che fanno paura ai nipotini. Contro i convenuti pesa il fatto che i quattrozampe sono sempre in giro senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza, ciò che comporta disagi ai condomini, impedendo loro di usare il cortile. E non conta se il cane “incriminato” è uno o sono due. Né che il proprietario degli animali sia solo il marito: risponde anche la moglie.Il risarcimento di 2.500 euro stabilito dal giudice ex articolo 2059 Cc comprende anche le spese di mediazione sostenute dagli attori. Anche su questo punto è dirimente la mancata adozione di misure adeguate per evitare il disturbo ai vicini. Le deposizioni confermano la puzzadei bisognini di Fido e la condanna ai danni scatta anche se il reato ex articolo 674 Cp non risulta accertata da un giudice penale: le coppia che si dice amante degli animale non provvede a ripulire il cortile dalle deiezioni né individua spazi ad hoc: la contravvenzione di getto pericoloso di cose ben può configurarsi per le molestie olfattive e risulta integrata in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi. Esalazioni moleste: un problema classico, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nelle problematiche legate all’universo condominiale. Quando queste sono legate a possibili odori sgradevoli provenienti dalla presenza di un animale domestico, allora può entrare in gioco anche il codice penale quando è evidente il superamento della soglia di tollerabilità delle esalazioni legate alle deiezioni ed alla cattiva pulizia di Fido.


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